Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 49-bis. - (Procedura concordata). - 1. Prima di procedere all'esecuzione forzata il concessionario convoca il debitore per verificare la possibilità di concordare un piano di rientro dell'esposizione tributaria del contribuente, sulla base delle sue capacità reddituali, al quale è applicato il tasso legale di interessi.
      2. Qualora il debitore non si presenti alla convocazione o per altri motivi risulti impossibile stabilire una dilazione del debito, il concessionario procede all'espropriazione forzata, disciplinata ai sensi del presente decreto, solo sulla base delle cartelle esattoriali risultanti regolarmente notificate al contribuente e allegate agli atti dell'espropriazione forzata».